Per psicologia giuridica/forense s’intende l’applicazione delle scienze psicologiche all’ambito legale/giuridico.
Si occupa principalmente di fornire perizie e consulenze tecniche ai tribunali ed agli operatori del sistema giudiziario.
In ambito penale le perizie riguardano l’individuazione di eventuali stati psichici patologici.
Le indagini sono tendenzialmente finalizzate alla verifica:
In ambito civile la consulenza tecnica viene richiesta dal giudice in caso:
Il consulente tecnico, oltre alle competenze specifiche, deve avere delle caratteristiche peculiari come: l’imparzialità, l’indipendenza e l’integrità ed il suo lavoro dovrà essere completo ed inattaccabile.
Il ruolo che lo psicologo, all’interno di un procedimento giudiziale può ricoprire, è quello del consulente tecnico nominato o dal giudice o dalle parti (CTU o CTP).
L’operatività dello psicologo è regolamentata da norme sostanziali e procedurali dell’ordinamento giuridico dello Stato – codice civile e penale- che definiscono gli spazi, le attribuzioni e le finalità dei suoi interventi.
In psicologia giuridica, di regola, il committente e l’utente-destinatario non coincidono.
Al committente (giudice, magistrato, legale…), lo psicologo è obbligato a rendere conto per le disposizioni di legge e per la propria correttezza professionale ma, allo stesso tempo, tutelando la sfera psicologica dell’utente, valore guida centrale, che ispira il codice deontologico della professione.
Per questi motivi spesso si tratta di un compito notevolmente complesso.
Infatti, l’intervento dello psicologo giuridico si svolge in un contesto molti-professionale caratterizzato da culture di riferimento diverse, in quanto l’ambito giuridico, per sua natura tende a stabilire una realtà oggettiva e si pone obiettivi radicalmente diversi dall’ambito psicologico, che invece, assume come oggetto proprio la dimensione soggettiva. Tuttavia la collaborazione tra diritto e psicologia è inevitabile in quanto entrambe trattano il comportamento dell’uomo.
Compito del perito o consulente tecnico nominato dal giudice (CTU) è quello di rispondere a dei quesiti, proposti dal giudice, attraverso una relazione scritta, redatta dopo l’osservazione, i colloqui clinici e la somministrazione di test psicologici.
Compito del consulente tecnico nominato dalle parti (CTP) è quello di partecipare alle operazioni peritali e fare richieste e osservazioni, o proporre specifiche indagini al CTU e formulare specifiche riserve che andranno nella relazione peritale al giudice.